|
|
 |
|
Gestionenergia si
occupa della stesura degli Attestati di Prestazione Energetica sia per strutture
abitative che sportive ed industriali, ma vediamo di seguito nel
dettaglio cosa è esattamente l'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici. L'analisi alla base di questo certificato prende in esame
sia la struttura dell'immobile, verificando la tipologia dell'involucro
(muri, finestre, ecc), sia la tipologia degli impianti installati ed
asserviti al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria,
ove presente andando a suddividere gli edifici in otto classi da A+ a G
in base al consumo annuo in Kw/h a mq, migliore sarà la classe del nostro
edificio minore sarà la spesa annua di gestione che dovremo affrontare, a
vantaggio anche dell'ambiente che vedrà ridotte le emissioni di gas
inquinanti. L'attenzione a tale tematica viene ufficializzata a
livello Europeo con Le Direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE che sono
direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica
degli edifici e si pongono i seguenti obiettivi:
- diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010
- ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
- ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate
- introdurre nuovi standard progettuali.
Tali direttive
richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova
costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti
soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando "la
quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso
standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il
raffreddamento" . L'Attestato di Prestazione Energetica deve
pertanto essere messo a disposizione in fase di costruzione,
compravendita o locazione. In esso devono essere riportati "dati di
riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il
rendimento energetico dell'edificio" e "raccomandazioni per il
miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici". In
particolare per la regione Lombardia fa da riferimento il DGR numero
VIII/8745 "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli
edifici", che stabilisce le linee guida per la redazione della
certificazione energetica, l'impiego e l'obbligatorietà della stessa e
per l'accreditamento dei soggetti certificatori. Quando deve essere fatta?
A tal proposito sono state previste tre fasi temporali di implementazione della certificazione energetica: come
primo step è stata resa obbligatoria dal 1 Settembre 2007 per tutti i
nuovi edifici e nel caso di ristrutturazioni sostanziali (oltre il 25%)
di immobili esistenti. Secondariamente dal 1 Luglio 2009 è stata resa obbligatoria anche nel caso di vendita di un immobile Come
terzo ed ultimo step, dal 1 Luglio 2010, l'APE è divenuto obbligatorio
anche in caso di locazione, sia nel caso di un nuovo contratto che per
il rinnovo di un rapporto di locazione già in essere. Pertanto
risulta evidente che l'attestato di certificazione è ormai obbligatorio
per ogni tipo di transazione immobiliare, vi sono tuttavia alcune
eccezioni:
- gli
immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento
urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento
conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto,
con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i
fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando
gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per
esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati
industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli
ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 m2;
- gli
impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli
usi tipici del settore civile.
- l'applicazione
degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a
titolo oneroso dell'attestato di certificazione energetica è esclusa per
tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari
indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda
proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di
scissione societaria e di atti divisionali.
- l'applicazione
degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento
a titolo oneroso dell'attestato di certificazione energetica è esclusa
quando l'edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma
rilevanza di questa, sia privo dell'impianto termico o di uno dei suoi
sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento
dell'edificio.
I casi sopraindicati di esclusione di obbligo di certificazione energetica fanno riferimento al D.G.R. VIII/8745.
Gestionenergia
è in grado di fornirvi nel minor tempo possibile l'Attestato di
Prestazione Energetica del vostro immobile. Contattateci per avere
maggiori informazioni.
 |
|