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Gestionenergia si occupa della stesura degli Attestati di Prestazione Energetica sia per strutture abitative che sportive ed industriali, ma vediamo di seguito nel dettaglio cosa è esattamente l'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici.
L'analisi alla base di questo certificato prende in esame sia la struttura dell'immobile, verificando la tipologia dell'involucro (muri, finestre, ecc), sia la tipologia degli impianti installati ed asserviti al riscaldamento ed alla produzione di acqua calda sanitaria, ove presente andando a suddividere gli edifici in otto classi da A+ a G in base al consumo annuo in Kw/h a mq, migliore sarà la classe del nostro edificio minore sarà la spesa annua di gestione che dovremo affrontare, a vantaggio anche dell'ambiente che vedrà ridotte le emissioni di gas inquinanti.

L'attenzione a tale tematica viene ufficializzata a livello Europeo con Le Direttive 2002/91/CE e 2006/32/CE che sono direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica degli edifici e si pongono i seguenti obiettivi:

  • diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010
  • ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
  • ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate
  • introdurre nuovi standard progettuali.

Tali direttive richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando "la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento" .
L'Attestato di Prestazione Energetica deve pertanto essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. In esso devono essere riportati "dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio" e "raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici".
In particolare per la regione Lombardia fa da riferimento il DGR numero VIII/8745 "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici", che stabilisce le linee guida per la redazione della certificazione energetica, l'impiego e l'obbligatorietà della stessa e per l'accreditamento dei soggetti certificatori.
Quando deve essere fatta?

A tal proposito sono state previste tre fasi temporali di implementazione della certificazione energetica:
come primo step è stata resa obbligatoria dal 1 Settembre 2007 per tutti i nuovi edifici e nel caso di ristrutturazioni sostanziali (oltre il 25%) di immobili esistenti.
Secondariamente dal 1 Luglio 2009 è stata resa obbligatoria anche nel caso di vendita di un immobile
Come terzo ed ultimo step, dal 1 Luglio 2010, l'APE è divenuto obbligatorio anche in caso di locazione, sia nel caso di un nuovo contratto che per il rinnovo di un rapporto di locazione già in essere.
Pertanto risulta evidente che l'attestato di certificazione è ormai obbligatorio per ogni tipo di transazione immobiliare, vi sono tuttavia alcune eccezioni:

  • gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
  • l'applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell'attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
  • l'applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell'attestato di certificazione energetica è esclusa quando l'edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell'impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell'edificio.
I casi sopraindicati di esclusione di obbligo di certificazione energetica fanno riferimento al D.G.R. VIII/8745.

Gestionenergia è in grado di fornirvi nel minor tempo possibile l'Attestato di Prestazione Energetica del vostro immobile. Contattateci per avere maggiori informazioni.



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